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  • Venerdì 23 Settembre 2011 15:40
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    Normativa/Nazionale

    semplificazione della disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 151 del 01/08/2011

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

    Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
    relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell'articolo  49,
    comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193), in G.U.R.I. del 22 settembre 2011, n. 221 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
    n. 14; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter,  4-quater  e  4-quinquies,
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ed   in
    particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; 
      Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
    modificazioni; 
      Visto l'articolo 25 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  maggio
    1959, n. 689; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
    n. 37; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
    214; 
      Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  in  data 16  febbraio
    1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in  data 8  marzo  1985,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  95
    del 22 aprile 1985; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
      Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
    gennaio 2008, n. 37; 
      Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
    la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
    legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  23
    febbraio 2011; 
      Sentite le associazioni imprenditoriali; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 luglio 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione,  del  Ministro  dell'interno, del  Ministro   per   la
    semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
        a)  Comando:  il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
    territorialmente competente; 
        b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei  vigili
    del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
        c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione  incendi
    di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
        d) SCIA: la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  ai
    sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
    sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
    titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
    ed f), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
        e) SUAP: lo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  che
    costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in  relazione
    a tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua  attivita'
    produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di
    tutte  le   pubbliche   amministrazioni,   comunque   coinvolte   nel
    procedimento; 
        f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
    16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                     Finalita' ed ambito di applicazione 
     
      1. Il presente  regolamento  individua  le  attivita'  soggette  ai
    controlli di prevenzione incendi e disciplina, per  il  deposito  dei
    progetti, per l'esame dei  progetti,  per  le  visite  tecniche,  per
    l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la  verifica  delle
    condizioni  di  sicurezza  antincendio  che,  in  base  alla  vigente
    normativa, sono attribuite alla competenza del  Corpo  nazionale  dei
    vigili del fuoco. 
      2. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
    tutte le attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
    riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 
      3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi  si
    distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate  nell'Allegato
    I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
    alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
    della pubblica incolumita'. 
      4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
    cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a  revisione,
    in relazione  al  mutamento  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle
    condizioni di sicurezza antincendio. 
      5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette  ai  controlli
    di prevenzione incendi, di cui  all'Allegato  I,  e'  effettuata  con
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare   a   norma
    dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
    proposta del Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  centrale
    tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 
      6.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
    regolamento  le  attivita'  industriali  a   rischio   di   incidente
    rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e
    successive modificazioni. 
      7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure,  nonche'  la
    trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
    modalita'  di  presentazione  delle  istanze  oggetto  del   presente
    regolamento  e  la  relativa  documentazione,   da   allegare,   sono
    disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 
      8. Con il decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  23,
    comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
    i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi  effettuati  dal
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                          Valutazione dei progetti 
     
      1. Gli enti ed  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, categorie B  e  C,  sono  tenuti  a  richiedere,  con
    apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
    costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare  a  quelli
    esistenti, che comportino un aggravio delle  preesistenti  condizioni
    di sicurezza antincendio. 
      2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
    prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
      3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta  giorni  puo'
    richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia  sulla
    conformita' degli stessi alla normativa  ed  ai  criteri  tecnici  di
    prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
    della documentazione completa. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controlli di prevenzione incendi 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
    l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo
    8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima  dell'esercizio
    dell'attivita',   mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
    attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
    all'articolo  2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il  Comando
    verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione  e
    dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne  rilascia
    ricevuta. 
      2. Per le attivita' di cui all'Allegato I,  categoria  A  e  B,  il
    Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
    comma 1, effettua controlli, attraverso  visite  tecniche,  volti  ad
    accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
    prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza  dei  requisiti  di
    sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con  metodo  a
    campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
    o nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  comunque  segnalate  o
    rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza  dei
    requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'  previsti
    dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando  adotta  motivati
    provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
    Comando, a richiesta dell'interessato, in  caso  di  esito  positivo,
    rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
      3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il  Comando,
    entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
    effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
    rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di  prevenzione
    degli incendi, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza
    antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di  accertata  carenza
    dei requisiti e  dei  presupposti  per  l'esercizio  delle  attivita'
    previsti dalla normativa di prevenzione incendi,  il  Comando  adotta
    motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine  di  quarantacinque  giorni.
    Entro quindici  giorni  dalla  data  di  effettuazione  delle  visite
    tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
    di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di  prevenzione
    incendi. 
      4. Il Comando  acquisisce  le  certificazioni  e  le  dichiarazioni
    attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I  alla
    normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4  dell'articolo
    16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
      5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando  nel
    corso di un  procedimento  di  autorizzazione  che  prevede  un  atto
    deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei  quali  e'
    chiamato a far parte  il  Comando  stesso,  si  applicano  i  diversi
    termini stabiliti per tali procedimenti. 
      6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3  del  presente
    decreto in  caso  di  modifiche  che  comportano  un  aggravio  delle
    preesistenti  condizioni  di  sicurezza  antincendio,  l'obbligo  per
    l'interessato  di  avviare  nuovamente  le  procedure  previste   dal
    presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di  lavorazione  o
    di strutture,  nei  casi  di  nuova  destinazione  dei  locali  o  di
    variazioni  qualitative  e  quantitative  delle  sostanze  pericolose
    esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
    una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                      Attestazione di rinnovo periodico 
                         di conformita' antincendio 
     
      1. La richiesta di rinnovo  periodico  di  conformita'  antincendio
    che,  ogni  cinque  anni,  il  titolare  delle   attivita'   di   cui
    all'Allegato I del presente  regolamento  e'  tenuto  ad  inviare  al
    Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
    di variazioni alle  condizioni  di  sicurezza  antincendio  corredata
    dalla documentazione prevista dal  decreto  di  cui  all'articolo  2,
    comma 7.  Il  Comando  rilascia  contestuale  ricevuta  dell'avvenuta
    presentazione della dichiarazione. 
      2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7,  8,  64,  71,  72  e  77
    dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
    a dieci anni. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
              Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
     
      1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attivita'  di   cui
    all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
    del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
    modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza  i
    sistemi,  i  dispositivi,  le  attrezzature  e  le  altre  misure  di
    sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
    ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali  che  sono
    indicate dal Comando nel certificato di prevenzione  o  all'atto  del
    rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della  SCIA  di
    cui all'articolo 4, comma  1,  nonche'  di  assicurare  una  adeguata
    informazione  sui  rischi  di  incendio  connessi  con  la  specifica
    attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
    precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
    sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
      2. I controlli, le verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e
    l'informazione di cui al  comma  1,  devono  essere  annotati  in  un
    apposito  registro  a  cura  dei  responsabili  dell'attivita'.  Tale
    registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai  fini
    dei controlli di competenza del Comando. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                                   Deroghe 
     
      1. Qualora  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
    incendi di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,  presentino
    caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  delle
    regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati,  con
    le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  2,  comma  7,
    possono presentare al Comando istanza di  deroga  al  rispetto  della
    normativa antincendio. 
      2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
    comma 1, anche i titolari di attivita',  disciplinate  da  specifiche
    regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra  quelle
    riportate all'Allegato I. 
      3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere,  la
    trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
    sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  di
    cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si
    pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza,  e  ne
    da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e'  stata
    presentata ed al richiedente. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                         Nulla osta di fattibilita' 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I del presente regolamento, categorie  B  e  C,  possono
    richiedere al Comando  l'esame  preliminare  della  fattibilita'  dei
    progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del  nulla
    osta di fattibilita'. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                         Verifiche in corso d'opera 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato  I  del  presente  regolamento,  possono  richiedere  al
    Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel  corso
    di realizzazione dell'opera. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
               Raccordo con le procedure dello sportello unico 
                     per le attivita' produttive (SUAP) 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente  regolamento
    di competenza del SUAP si applica il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
      2. Ai soli fini antincendio le attivita'  di  cui  all'Allegato  I,
    categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui  al  Capo
    III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
    160, fatti salvi i casi in cui si applica il  procedimento  ordinario
    di cui al Capo IV dello stesso decreto. 
      3.  La  documentazione  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
    dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
    settembre 2010, n. 160, e'  completata,  ai  fini  della  rispondenza
    dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
    degli  incendi,  dalla  SCIA  di  cui  all'articolo  4  del  presente
    regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo  2,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
    Ministro  dell'interno  in  data  4  maggio  1998,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1998,  recante  disposizioni
    relative alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto  delle
    domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione  incendi,  nonche'
    all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
    vigili del fuoco. 
      2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo 2, all'istanza di  cui  al  comma  1  dell'articolo  4,
    presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di  petrolio
    liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
    5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I,  sono
    allegati: 
        a) la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
    decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
    37; 
        b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
    rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
    incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
    del presente regolamento; 
        c) una planimetria del deposito, in scala idonea  firmata  da  un
    professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
    delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
    che procede all'installazione del deposito. 
      3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  2
    dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  si
    applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
    febbraio 2006 adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato  I  del
    presente regolamento, si applicano le tariffe gia'  previste  per  le
    attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella  di
    equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 
      4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita'
    introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del
    presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
    un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      5. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento ed in possesso del Certificato  di  prevenzione  incendi,
    alla  scadenza  del  medesimo  Certificato   devono   espletare   gli
    adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 
      6. Gli enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al
    comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
    periodico, entro i seguenti termini: 
        a) entro sei anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
        b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed
    il 31 dicembre 1999; 
        c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2000  e
    la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      7. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento  hanno  acquisito  il  parere  di  conformita'   di   cui
    all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
    1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui  all'articolo  4
    del presente regolamento. 
      8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
    7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
    abrogate le seguenti disposizioni: 
        a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
    689,  regolamento  recante  la   determinazione   delle   aziende   e
    lavorazioni soggette, ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  al
    controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 
        b) decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.
    37,  concernente  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
    relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
    della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
        c) decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
    214, concernente regolamento recante semplificazione delle  procedure
    di prevenzione incendi relative ai depositi  di  g.p.l.  in  serbatoi
    fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; 
        d) decreto del Ministro dell'interno in  data 16  febbraio  1982,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,  recante
    modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27  settembre
    1965, concernente la determinazione  delle  attivita'  soggette  alle
    visite di prevenzione incendi; 
        e) articolo 16 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
    recante riassetto delle disposizioni relative  alle  funzioni  ed  ai
    compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   a   norma
    dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 
          1) comma 1: il secondo periodo; 
          2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di  un  procedimento»
    fino alle parole: «attivita' medesime»; 
          3)  comma  4:  dalle  parole:  «Ai  fini»  fino  alle   parole:
    «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire»  fino  alle
    parole: «accertamenti e valutazioni»; 
        f)  articolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                     Clausola di neutralita' finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono  le  attivita'
    previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 
    
            
          
                                                               Allegato I 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                              Allegato II 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
    
     
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